Art. 11.
                          V i g i l a n z a
 
   1.   Il   Presidente   della   Giunta   regionale,   su   proposta
dell'assessore  competente,  puo'  disporre,  ai sensi del precedente
art. 2, lettera h), verifiche tecniche sullo  stato  di  inquinamento
dell'atmosfera, delle acque, del suolo o sullo stato di conservazione
degli ambienti naturali.
   2.  Nei  casi  di  accertata  inadempienza nell'applicazione della
normativa regionale o nazionale in materia di  tutela  ambientale  da
parte  degli  enti  locali  e  degli  altri  enti  sub-regionali,  il
Presidente della  Giunta  regionale  attiva  l'esercizio  del  potere
sostitutivo nel rispetto della vigente disciplina sui controlli.
   3.  Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, il Presidente della Giunta regionale promuove  le  azioni  di
risarcimento  del  danno  ambientale  di  cui sia venuto a conoscenza
tramite gli uffici regionali o tramite la denuncia di fatti lesivi da
parte di cittadini o di associazioni ambientaliste.