Art. 12. Progetti di intervento ed opere di particolare rilevanza 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposita deliberazione definira' i criteri per la individuazione degli interventi e delle opere che debbono essere accompagnati da uno stu- dio d'impatto ambientale nonche' le modalita' per la redazione degli studi d'impatto ambientale che devono accompagnare gli interventi e le opere stesse. 2. Il settore regionale preposto alla valutazione dell'impatto ambientale esprime il parere riguardante la compatibilita' ambientale degli interventi e delle opere di cui al presente articolo.