Art. 12.
      Progetti di intervento ed opere di particolare rilevanza
 
   1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con  apposita
deliberazione   definira'  i  criteri  per  la  individuazione  degli
interventi e delle opere che debbono essere accompagnati da uno  stu-
dio  d'impatto ambientale nonche' le modalita' per la redazione degli
studi d'impatto ambientale che devono accompagnare gli  interventi  e
le opere stesse.
   2.  Il  settore  regionale  preposto alla valutazione dell'impatto
ambientale esprime il parere riguardante la compatibilita' ambientale
degli interventi e delle opere di cui al presente articolo.