Art. 13. Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente 1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3. 2. Alla costituzione del comitato provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio, con la quale sono stabiliti: a) il numero dei componenti e la relativa qualificazione professionale negli specifici settori di attivita' compresi nella materia della tutela ambientale; b) la durata in carica, le competenze e le modalita' di raccordo con gli altri organismi consultivi regionali che operano nell'ambito della materia della tutela ambientale; c) l'eventuale articolazione in sezioni specializzate in relazione alle singole funzioni di cui al precedente art. 3. 3. Con successivo provvedimento legislativo si provvedera' all'abrogazione di specifiche norme regionali istitutive di organismi collegiali aventi competenze tecnico-consultive in materia di tutela ambientale.