Art. 13.
             Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente
 
   1.  E'  istituito  il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente,
quale organismo di assistenza e  consulenza  degli  organi  regionali
nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3.
   2.  Alla  costituzione  del  comitato provvede il Presidente della
Giunta regionale su conforme  deliberazione  del  Consiglio,  con  la
quale sono stabiliti:
     a)  il  numero  dei  componenti  e  la  relativa  qualificazione
professionale negli specifici settori  di  attivita'  compresi  nella
materia della tutela ambientale;
     b) la durata in carica, le competenze e le modalita' di raccordo
con  gli altri organismi consultivi regionali che operano nell'ambito
della materia della tutela ambientale;
     c)  l'eventuale  articolazione  in  sezioni   specializzate   in
relazione alle singole funzioni di cui al precedente art. 3.
   3.   Con   successivo  provvedimento  legislativo  si  provvedera'
all'abrogazione di specifiche norme regionali istitutive di organismi
collegiali aventi competenze tecnico-consultive in materia di  tutela
ambientale.