Art. 2.
                       Modalita' d'intervento
 
   1.  Le  finalita'  di  cui  al  precedente  articolo si perseguono
attraverso:
     a) una attivita' di programmazione regionale  socio-economica  e
territoriale   compatibile   con   la   conservazione  delle  risorse
ambientali, nonche' l'integrazione, nell'ambito  di  tale  attivita',
delle  funzioni  indicate  nel successivo art. 3, di competenza della
Regione e dei vari livelli di  governo  locale,  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142;
     b)  una  costante  attivita'  di indirizzo e coordinamento della
Regione nei confronti di tutti gli enti sub-regionali che operano  in
materia  di  tutela  ambientale,  in  coerenza con gli obiettivi e le
linee della programmazione  socio-economica  e  della  pianificazione
territoriale regionale;
     c)   il   coinvolgimento  dei  cittadini,  delle  organizzazioni
culturali e sindacali e delle altre rappresentanze sociali in  ordine
alle  problematiche in materia di tutela ambientale ed ai conseguenti
provvedimenti di competenza  degli  organi  regionali  e  locali,  in
esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n.
241;
     d)   un'adeguata  attivita'  di  formazione,  qualificazione  ed
aggiornamento di coloro che svolgono compiti  in  materia  di  tutela
ambientale;
     e) la gestione nell'ambito di un apparato organizzativo unitario
delle   funzioni   di  competenza  regionale  in  materia  di  tutela
ambientale al fine di evitare la  frammentazione  e  la  duplicazione
degli    interventi,   nonche'   la   individuazione   di   strumenti
organizzativi tali da assicurare lo svolgimento dell'intera attivita'
della Regione secondo i princi'pi della compatibilita' ambientale;
     f) la gestione  di  un  osservatorio  regionale,  articolato  in
terminali periferici a livello provinciale e metropolitano, collegato
a  banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio, per la raccolta e
la diffusione, anche a mezzo di relazioni periodiche, di  ogni  utile
elemento  che  interessi  direttamente  o  indirettamente  la  tutela
ambientale,  al  fine  di  assicurare   una   conoscenza   capillare,
sistematica   ed   organizzata   delle   condizioni  dell'ambiente  e
consentire  una  tempestiva  ed  efficace  azione   di   prevenzione,
conservazione e risanamento;
     g)  l'adozione  di  provvedimenti  a carattere di urgenza per la
prevenzione e  sospensione  di  attivita'  che  possono  pregiudicare
l'ambiente;
     h)  l'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza per assicurare il
rispetto della normativa in materia di tutela ambientale.