Art. 3.
            Ambito della materia della tutela ambientale
 
   1.  Ai  fini  della  presente  legge rientrano nella materia della
tutela ambientale le seguenti funzioni:
     a) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale
anche mediante l'uso compatibile delle risorse;
     b) la protezione della flora e della fauna;
     c)   la   preservazione   dell'aria,   dell'acqua,   del   suolo
dall'inquinamento,  ivi  compreso lo smaltimento dei rifiuti, nonche'
il recupero delle aree ambientalmente compromesse;
     d) la conservazione, la ricostituzione e la valorizzazione delle
risorse naturali e paesaggistiche anche attraverso l'istituzione e la
gestione delle aree protette;
     e) la prevenzione e la repressione  delle  violazioni  in  danno
all'ambiente.