Art. 4.
                Strumenti programmatori per la tutela
                  e l'uso delle risorse ambientali
 
   1.   La   Regione,   in  sede  di  revisione  delle  procedure  di
programmazione previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n.  17,
assicura  l'introduzione di norme atte a garantire l'attuazione della
disposizione di cui al precedente art. 2, lettera a).