Art. 5.
        Attivita' di indirizzo e coordinamento della Regione
 
   1. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al precedente art.
2,  lettera  b),  attinenti  ad  esigenze   di   carattere   unitario
nell'ambito  della  Regione,  sono  emanati  con  deliberazione della
Giunta regionale, in coerenza con gli  obiettivi  e  le  linee  degli
strumenti di programmazione e pianificazione regionale.
   2.  Agli  atti  di indirizzo e coordinamento di cui al primo comma
devono uniformarsi  gli  enti  sub-regionali  che  operano  nei  vari
settori della materia della tutela ambientale.