Art. 6.
          Informazione, consultazione e diritto di accesso
 
   1.  La  Regione  promuove  ed  organizza,  in attuazione di quanto
previsto nel precedente art. 2, lettera c), una permanente  attivita'
di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente
alle  principali  problematiche  in  materia  di  tutela  ambientale,
portando a conoscenza della collettivita' i  comportamenti  necessari
per  pervenire  l'inquinamento  dell'ambiente  e  ridurne gli effetti
dannosi.
   2. Nello svolgimento dell'attivita' di  cui  al  precedente  primo
comma  possono  essere utilizzati gli strumenti di comunicazione piu'
opportuni e coinvolti, mediante apposite convenzioni, i servizi degli
enti sub-regionali e gli istituti di istruzione.
   3.   La   Regione   promuove,  altresi',  la  consultazione  delle
associazioni di cittadini e degli altri enti ed organismi  culturali,
scientifici,  ambientalisti,  economici,  professionali  e  sindacali
nella fase di predisposizione delle leggi regionali, degli  strumenti
di  programmazione  e  pianificazione  regionale  e dei provvedimenti
amministrativi di  interesse  generale  nella  materia  della  tutela
ambientale,  attraverso  la  costituzione, con decreto del Presidente
della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio di una
consulta dei rappresentanti dei suddetti enti ed organismi.
   4.  La  Regione  assicura  il  diritto  di   accesso   agli   atti
amministrativi  relativi  alla  materia  della  tutela ambientale, in
conformita' ai princi'pi di cui alle leggi 8 luglio 1986, n. 349, e 7
agosto 1990, n. 241.
   5. La Giunta regionale provvede  alla  redazione  di  un  rapporto
biennale sullo stato dell'ambiente e del territorio, da sottoporre al
Consiglio  regionale  e  da pubblicare nel Bollettino ufficiale della
Regione.