Art. 7.
             Formazione, qualificazione ed aggiornamento
 
   1. La Regione, nell'ambito dei piani regionali  di  formazione  ed
aggiornamento  professionale,  promuove, ai sensi del precedente art.
2, lettera d), l'organizzazione di specifici corsi per  il  personale
adibito istituzionalmente ai compiti inerenti la materia della tutela
ambientale  o  che  operi  all'interno  di  enti,  organismi e gruppi
organizzati di volontariato aventi come finalita' la prevenzione,  la
conservazione ed il risanamento dell'ambiente dagli inquinamenti.
   2.  I corsi di cui al precedente primo comma possono essere svolti
anche mediante apposite convenzioni  con  enti  ed  istituti  tecnici
specializzati nei vari settori di intervento.