Art. 8.
                    Modificazioni ed integrazioni
             alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36
 
   1.   Per   consentire  la  realizzazione  di  quanto  previsto  al
precedente art. 2, lettera e), la  Giunta  regionale  presentera'  in
Consiglio  una  proposta di legge di riordino globale delle strutture
della Regione, entro sei mesi  dalla  completa  organizzazione  delle
funzioni  degli  enti locali a norma dell'art. 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142. In attesa del suddetto riordino, alla  legge  regionale
11  aprile  1985,  n.  36,  vengono  apportate  le  integrazioni e le
modificazioni di cui ai successivi commi.
   2. Nella tabella "B" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985,
n. 36, sono aggiunti i seguenti settori:
    68› Settore: Osservatorio regionale sull'ambiente. Valutazione di
impatto ambientale.
   Provvede a:
     a) curare la raccolta, la elaborazione e la diffusione dei  dati
relativi  alla  conoscenza  dello  stato  dell'ambiente, ivi compresi
quelli sulla produzione,  sulla  raccolta  e  sullo  smaltimento  dei
rifiuti,  sui  fenomeni  inquinanti  e  sulle  aree  inquinate, anche
mediante banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio;
     b) curare i catasti ambientali previsti dalle leggi;
     c)  redigere e divulgare relazioni periodiche, di norma annuali,
sulle condizioni dell'ambiente, nonche' elenchi, schede  e  prospetti
contenenti i dati di cui alla lettera a);
     d)   promuovere  ed  organizzare  una  permanente  attivita'  di
informazione, sensibilizzazione ed educazione civica sulle principali
problematiche ambientali;
     e) eseguire  indagini  e  studi  in  merito  alle  metodiche  di
intervento e alla valutazione dell'impatto ambientale;
     f)  curare l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai
fini della valutazione  di  impatto  ambientale  nonche'  l'attivita'
relativa alle azioni regionali in materia di danno ambientale.
 
                             U f f i c i
 
   1) Raccolta, elaborazione e diffusione dati.
   2)  Gestione  e  coordinamento  delle attivita' di divulgazione ed
informazione.
   3) Gestione dei catasti ambientali.
   4) Indagini e studi.
   5) Valutazione di impatto ambientale e azioni di danno ambientale.
   69›  Settore:  Conservazione  e  valorizzazione   del   patrimonio
naturale.
   Provvede a:
     a)  redigere  il  piano  regionale  per  i  parchi  e le riserve
naturali e prestare assistenza agli enti gestori per la redazione dei
piani di assetto e dei programmi;
     b)  predisporre  le  direttive  ai  fini  del  coordinamento   e
dell'assistenza  tecnica ed amministrativa in materia di gestione dei
parchi e delle riserve naturali;
     c) promuovere le  iniziative  per  la  tutela  e  valorizzazione
dell'ambiente  agro-forestale  nonche' per la prevenzione e la difesa
dagli incendi;
     d) esercitare l'attivita' relativa al vincolo forestale;
     e) svolgere le attivita' relative  alla  tutela  della  flora  e
della  fauna,  curando  i  controlli  sulla  consistenza delle specie
presenti nella Regione e le  iniziative  per  la  ricostituzione  del
patrimonio  faunistico  e  floristico  scomparso  o  in  pericolo  di
scomparire.
 
                             U f f i c i
 
   1) Piano dei parchi e delle  riserve  naturali.  Coordinamento  ed
assistenza tecnico-amministrativa.
   2)   Tutela   e   valorizzazione   dell'ambiente   agro-forestale.
Prevenzione e difesa dagli incendi.
   3) Difesa del patrimonio faunistico e floristico.
   70› Settore: Smaltimento dei rifiuti.
   Provvede a:
     a) redigere il piano regionale dei rifiuti e vigilare sulla  sua
corretta attuazione;
     b)  predisporre  direttive  per  il coordinamento dell'esercizio
delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali in  materia  di
smaltimento dei rifiuti;
     c) rilasciare le autorizzazioni ad effettuare lo smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi;
     d)  curare l'istruttoria dei progetti relativi agli impianti per
lo smaltimento, il trattamento e  lo  stoccaggio  definitivo  o  alle
stazioni  di  trasferimento  dei rifiuti tossici e nocivi nonche' dei
progetti di bonifica delle discariche dismesse;
     e) promuovere la ricerca tecnologica e  la  sperimentazione  dei
nuovi  tipi  di  impianti  per  il  recupero  dei rifiuti di sostanze
utilizzabili.
 
                             U f f i c i
 
   1) Piano generale dei rifiuti.
   2) Autorizzazioni, istruttoria progetti e ricerca tecnologica.
   3) Vigilanza e coordinamento degli enti delegati.
   71›  Settore:  Prevenzione  dagli   inquinamenti   e   risanamento
ambientale.
   Provvede a:
     a)  effettuare  la ricerca e lo studio dei fenomeni inquinanti e
svolgere attivita' di ricerca e  sperimentazione  tecnico-scientifica
in materia di risanamento delle aree inquinate;
     b)  curare  gli  adempimenti  tecnici ed amministrativi relativi
alla prevenzione  delle  situazioni  di  alterazione  dell'equilibrio
ambientale,  con  particolare  riguardo alla tutela dall'inquinamento
acustico, atmosferico, delle acque, del suolo e del sottosuolo;
     c) proporre le iniziative necessarie  ai  fini  del  risanamento
delle  componenti  naturali e biologiche di ambienti inquinati per il
ripristino delle condizioni di vita.
 
                             U f f i c i
 
   1) Inquinamento delle risorse idriche.
   2) Inquinamento del suolo e del sottosuolo.
   3) Inquinamento atmosferico e acustico.
   72› Settore: Geologico.
   Provvede a:
     a) svolgere attivita' di ricerca, di  studio,  di  assistenza  e
consulenza  tecnica  alle  strutture e agli enti locali competenti in
materia di idrogeologia, idrologia e geologia applicata;
     b) definire i criteri di carattere  geologico  ai  quali  devono
essere  improntati  gli  interventi  sul  territorio  con particolare
riferimento  a  quelli  diretti  alla  difesa   dell'ambiente,   allo
smaltimento  dei rifiuti, alle attivita' estrattive, alla bonifica ed
al recupero delle discariche e delle cave abbandonate;
     c)  esprimere  il  parere  sotto  il  profilo  geologico   sugli
strumenti  urbanistici  generali ed attuativi al fine di garantire la
compatibilita'  delle  previsioni  urbanistiche  con  le   condizioni
geomorfologiche del territorio;
     d)  definire  le aree di salvaguardia delle risorse idriche e di
quelle termo-minerali;
     e) curare l'analisi  dei  fenomeni  geologici  e  approntare  un
laboratorio geotecnico di verifica e controllo;
     f) curare i rapporti con il servizio geologico nazionale.
 
                             U f f i c i
 
   1) Geologia applicata e idrogeologia.
   2) Geologia ambientale.
   3) Cartografia e laboratorio di geotecnica.
   3. Nella tabella "B" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985,
n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a)  al  Settore  9›  "Programmazione dello sviluppo economico ed
osservatorio della spesa" e' soppresso l'ufficio 5) "Parchi";
     b) al Settore 33› "Risorse idriche" sono soppresse le competenze
di cui alla lettera a) dalla parola "nonche'" alla parola "acque"; e'
soppresso, altresi', l'ufficio 2) "Inquinamento";
     c) al Settore 42› "Assetto del  territorio"  sono  soppresse  le
competenze  di cui alla lettera b); l'ufficio 2) "Progetti speciali e
coordinamento  delle  procedure  per  l'impatto  ambientale"   assume
conseguentemente la denominazione "progetti speciali";
     d)  al Settore 59› "Igiene, ambiente e prevenzione nei luoghi di
lavoro" sono soppresse le competenze di cui  alla  lettera  a);  sono
soppressi, altresi', gli uffici 1) "Tutela delle acque e del suolo" e
2)   "Inquinamento   atmosferico,   da   rumore,  da  vibrazioni,  da
radiazioni";
     e) al Settore 66› "Foreste, caccia e pesca" le competenze di cui
alla lettera a) sono cosi' sostituite: "a) curare le attivita'  rela-
tive  alla  lavorazione ed alla trasformazione della produzione fore-
stale  e  quelle  relative  al  vivaismo  forestale";  e'  soppresso,
altresi', l'ufficio 1) "Difesa dell'ambiente agricolo".
   4) Nella tabella "E" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985,
n. 36, concernente le posizioni di cui all'art. 4 della stessa legge,
sono apportate le seguenti modificazioni:
     a)  e'  soppressa la posizione 4) "Servizio geologico regionale"
istituita presso la Giunta regionale;
     b) le posizioni  indicate  al  punto  16)  "Compiti  di  studio,
ricerca   ed   elaborazione  da  specificare  con  deliberazione  del
Consiglio regionale" sono ridotte a 18.