Art. 9.
    Sistema decentrato di osservazione dello stato dell'ambiente
 
   1. La  Regione,  al  fine  di  garantire  un  quadro  omogeneo  ed
articolato  di  informazioni  di  base ed il coordinamento di studi e
ricerche in materia di tutela ambientale, promuovere la  stipulazione
di  convenzioni  con  le  amministrazioni  provinciali  e  la  citta'
metropolitana di Roma, che disciplinino l'organizzazione di terminali
periferici dell'osservatorio regionale sull'ambiente  a  livello  lo-
cale, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 2, lettera
f).
   2.  Le  convenzioni  di  cui  al  primo  comma  sono stipulate nel
rispetto dei principi fissati dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e devono definire criteri, metodi e tecniche unitarie per  la
raccolta,  l'elaborazione  e  la  diffusione  dei  dati relativi alla
conoscenza dello stato dell'ambiente, nonche' i  rapporti  finanziari
tra gli enti contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie.