Art. 4. Modifiche di norme 1. L'art. 15 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 e' sostituito come segue: "1. Per tutti gli alloggi che alla data del 31 maggio 1985 risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori richiedono ai Comuni la regolarizzazione dei rapporti localitivi, previo accertamento, ad opera delle Commissioni di cui all'art. 35 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto concerne il reddito, per la permanenza dell'assegnazione. 2. La regolarizzazione e' subordinata al recupero da parte dell'ente gestore di una indennita' di occupazione fissata dall'ente stesso per il periodo precedente alla richiesta di regolarizzazione presentata a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. Tale indennita' non puo' essere inferiore al canone di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392.". 2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 e' sostituita dalla seguente: " d) finanziamenti regionali stanziati per il fondo sociale". 3. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 e' abrogato.