Art. 4.
                         Modifiche di norme
 
   1. L'art. 15  della  legge  regionale  2  maggio  1990  n.  34  e'
sostituito come segue:
   "1.  Per  tutti  gli  alloggi  che  alla  data  del 31 maggio 1985
risultassero occupati senza titolo, gli enti  gestori  richiedono  ai
Comuni   la   regolarizzazione   dei   rapporti   localitivi,  previo
accertamento, ad opera delle Commissioni di  cui  all'art.  35  della
legge  regionale  28  febbraio  1983  n. 6 del possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  e,  per  quanto  concerne  il reddito, per la
permanenza dell'assegnazione.
   2.  La  regolarizzazione  e'  subordinata  al  recupero  da  parte
dell'ente  gestore di una indennita' di occupazione fissata dall'ente
stesso per il periodo precedente alla richiesta  di  regolarizzazione
presentata  a  seguito  dell'entrata  in vigore della presente legge.
Tale indennita' non puo' essere inferiore al canone di cui alla legge
27 luglio 1978 n. 392.".
   2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale  2
maggio 1990 n. 34 e' sostituita dalla seguente:
    " d) finanziamenti regionali stanziati per il fondo sociale".
   3.  Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 2 maggio 1990 n.
34 e' abrogato.