Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 506 "Oneri pregressi relativi all'esercizio di funzioni delegate alle amministrazioni provinciali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.