Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante gli stanziamenti in  termini  di  competenza  e  di
cassa   iscritti   al   capitolo   506   "Oneri   pregressi  relativi
all'esercizio di funzioni delegate alle amministrazioni  provinciali"
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.