Art. 2.
          Integrazioni e modificazioni alle leggi regionali
            30 agosto 1974, n. 28 e 27 giugno 1979, n. 24
 
   1. A decorrere dal 1› gennaio  1992  alla  copertura  degli  oneri
relativi  alla  spesa  per l'esercizio delle funzioni delegate di cui
alla legge regionale 30 agosto 1974  n.  28  "Delega  delle  funzioni
amministrative   in   materia   di   autolinee  in  concessione  alle
amministrazioni provinciali" e alla legge regionale 27 giugno 1979 n.
24 "Subdelega alle province di Genova, Imperia, La  Spezia  e  Savona
delle  funzioni  amministrative  di  cui  al secondo comma lettera b)
dell'art. 96 del  d.P.R.  24  luglio  1977  n.  616,  concernenti  le
attivita'  istruttorie  relative  alla  tenuta  dell'albo provinciale
degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi,  previsto  dalla
legge  6  giugno 1974 n. 298", si provvede mediante l'istituzione del
capitolo "0516 - Fondo per l'esercizio delle funzioni  amministrative
delegate  e  subdelegate  alle  province in materia di trasporti" con
conseguente soppressione del capitolo "0515 - Fondo  per  l'esercizio
delle  funzioni  amministrative  delegate alle province in materia di
trasporti" e  del  capitolo  "0525  -  Fondo  per  l'esercizio  delle
funzioni  amministrative  subdelegate  alle  province  concernente le
attivita' istruttorie  relative  alla  tenuta  dell'Albo  provinciale
degli  autotrasportatori di cose per conto terzi previsto dalla legge
6 giugno 1974 n. 298".
   2. Agli oneri per l'esercizio finanziario  1992  e  successivi  si
provvede  con  i  relativi  bilanci, adeguandoli annualmente al tasso
programmato di inflazione.
   3. Gli  stanziamenti  di  cui  al  comma  2  sono  percentualmente
assegnati  alle  province  in  proporzione  alla  media  delle  somme
ripartite dal 1986 al 1990.