Art. 2. Integrazioni e modificazioni alle leggi regionali 30 agosto 1974, n. 28 e 27 giugno 1979, n. 24 1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 alla copertura degli oneri relativi alla spesa per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 30 agosto 1974 n. 28 "Delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali" e alla legge regionale 27 giugno 1979 n. 24 "Subdelega alle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona delle funzioni amministrative di cui al secondo comma lettera b) dell'art. 96 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, concernenti le attivita' istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dalla legge 6 giugno 1974 n. 298", si provvede mediante l'istituzione del capitolo "0516 - Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e subdelegate alle province in materia di trasporti" con conseguente soppressione del capitolo "0515 - Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle province in materia di trasporti" e del capitolo "0525 - Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate alle province concernente le attivita' istruttorie relative alla tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi previsto dalla legge 6 giugno 1974 n. 298". 2. Agli oneri per l'esercizio finanziario 1992 e successivi si provvede con i relativi bilanci, adeguandoli annualmente al tasso programmato di inflazione. 3. Gli stanziamenti di cui al comma 2 sono percentualmente assegnati alle province in proporzione alla media delle somme ripartite dal 1986 al 1990.