Art. 5.
      Integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6
 
   1. A partire dall'anno finanziario 1992 gli stanziamenti  previsti
dall'art.  47 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 "procedure,
organi e competenze in materia di edilizia residenziale e  norme  per
il  controllo  degli  I.A.C.P."  sono  adeguati  annualmente al tasso
programmato di inflazione.