Art. 5. Integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 1. A partire dall'anno finanziario 1992 gli stanziamenti previsti dall'art. 47 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 "procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli I.A.C.P." sono adeguati annualmente al tasso programmato di inflazione.