Art. 6.
 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1987, n. 7
 
   1. Dopo il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile
1987 n. 7 "Delega alle province  delle  funzioni  regionali  relative
all'esercizio  dei  poteri  di  controllo  in  materia  di abusivismo
edilizio e disposizioni di attuazione degli  articoli  3  e  8  della
legge  28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni" e' aggiunto
il seguente comma:
   "5. Lo stanziamento di cui al quarto comma e' adeguato annualmente
al tasso programmato di inflazione".