Art. 6. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 1. Dopo il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 "Delega alle province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni" e' aggiunto il seguente comma: "5. Lo stanziamento di cui al quarto comma e' adeguato annualmente al tasso programmato di inflazione".