Art. 7.
 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24
 
   1. Dopo il settimo comma  dell'art.  5  della  legge  regionale  8
luglio  1987  n.  24 "Disposizioni per lo snellimento delle procedure
urbanistiche di attuazione della  legge  8  febbraio  1985  n.  47  e
disciplina  degli  strumenti  urbanistici  attuativi"  e' aggiunto il
seguente comma:
   "8.  Lo  stanziamento  di  cui  al  settimo  comma   e'   adeguato
annualmente al tasso programmato di inflazione".