Art. 7. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 1. Dopo il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 "Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche di attuazione della legge 8 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi" e' aggiunto il seguente comma: "8. Lo stanziamento di cui al settimo comma e' adeguato annualmente al tasso programmato di inflazione".