Art. 8.
      Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1988, n. 8
 
   1.  Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio
1988  n.  8  "Sanzioni  amministrative  pecuniarie   a   carico   dei
viaggiatori  per  mancanza o per irregolarita' di titolo di viaggio e
relative norme  di  applicazione"  le  parole  "30  per  cento"  sono
sostituite dalle parole "70 per cento".