Art. 8. Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1988, n. 8 1. Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 1988 n. 8 "Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarita' di titolo di viaggio e relative norme di applicazione" le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "70 per cento".