Art. 9.
 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1991, n. 13
 
   1.  Il  secondo  comma dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio
1991 n.  13  "Contributi  alle  amministrazioni  provinciali  per  il
finanziamento  delle  deleghe  in  materia  turistica  previste dalle
vigenti leggi regionali" e' sostituito dal seguente:
   "2. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale  e  tengono
conto  del  costo  del personale, previsto nella "tabella A" allegata
alla presente legge, ai sensi dell'art. 2,  degli  eventuali  aumenti
contrattuali,  della  consistenza  delle  singole funzioni delegate e
dell'ammontare dei proventi previsti dalla previgente normativa.".