Art. 9. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1991, n. 13 1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1991 n. 13 "Contributi alle amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali" e' sostituito dal seguente: "2. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale e tengono conto del costo del personale, previsto nella "tabella A" allegata alla presente legge, ai sensi dell'art. 2, degli eventuali aumenti contrattuali, della consistenza delle singole funzioni delegate e dell'ammontare dei proventi previsti dalla previgente normativa.".