Art. 4.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente,  ai  sensi  del  terzo
comma  dell'art.  31  dello Statuto speciale ed entrera' in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come  legge  della  regione  autonoma
Valle d'Aosta.
    Aosta, 23 dicembre 1991
 
                               BONDAZ