Art. 12.
                            Funzionamento
 
   1.  Il  Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi si avvale
di  mezzi,  impianti,  strutture   del   Servizio   regionale   della
comunicazione e dei trasporti.
   2.  Al  finanziamento  dell'attivita' del Comitato si provvede con
stanziamento  annuale  nell'ambito  del  bilancio  della  regione  in
relazione alle previsione di cui all'art. 16.