Art. 12. Funzionamento 1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi si avvale di mezzi, impianti, strutture del Servizio regionale della comunicazione e dei trasporti. 2. Al finanziamento dell'attivita' del Comitato si provvede con stanziamento annuale nell'ambito del bilancio della regione in relazione alle previsione di cui all'art. 16.