Art. 10.
                          Norme transitorie
 
   1. Gli effetti della presente legge  decorrono  dal  giorno  della
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione dell'avviso
dell'esito positivo  dell'esame  di  compatibilita'  da  parte  della
Commissione  della  Comunita' Europea ai sensi degli articoli 92 e 93
del Trattato CEE.
   2.  Nel  primo  anno  di  applicazione  della  presente  legge   i
contributi  sono  concessi,  nei  limiti  delle quote di stanziamento
assegnate ai sensi dell'articolo 6, in uguale misura fra  i  soggetti
richiedenti.
   3.  Nel  secondo  e  nel terzo anno di applicazione della presente
legge, i contributi sono concessi:
     a) nella misura del 50 per cento in parti uguali fra i  soggetti
richiedenti;
     b) nella misura del 50 per cento proporzionalmente all'ammontare
delle   garanzie  prestate  dal  fondo  stesso  nell'anno  precedente
l'istanza.
   4. Per l'anno 1991, le domande di contributo di cui all'articolo 4
debbono essere  presentate  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge.