Art. 10. Norme transitorie 1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della Commissione della Comunita' Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE. 2. Nel primo anno di applicazione della presente legge i contributi sono concessi, nei limiti delle quote di stanziamento assegnate ai sensi dell'articolo 6, in uguale misura fra i soggetti richiedenti. 3. Nel secondo e nel terzo anno di applicazione della presente legge, i contributi sono concessi: a) nella misura del 50 per cento in parti uguali fra i soggetti richiedenti; b) nella misura del 50 per cento proporzionalmente all'ammontare delle garanzie prestate dal fondo stesso nell'anno precedente l'istanza. 4. Per l'anno 1991, le domande di contributo di cui all'articolo 4 debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.