Art. 9. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9030 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 8200 "Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio regionale. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.