Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  si
provvede  mediante  prelevamento  di  lire  500.000.000 in termini di
competenza e di cassa del capitolo 9030  "Fondo  occorrente  per  far
fronte  ad  oneri  dipendenti  da  provvedimenti legislativi in corso
concernenti spese in conto capitale o di investimento  per  ulteriori
programmi  di  sviluppo"  dello  stato  di previsione della spesa del
bilancio per l'anno finanziario  1991  ed  istituzione  nel  medesimo
stato  di  previsione  del  capitolo  8200  "Interventi  per favorire
l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali" con lo
stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.
   2. Agli oneri  derivanti  dall'articolo  8  si  provvede  con  gli
stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo
0495  "Spese  per  compensi,  gettoni  di  presenza, rimborso spese a
componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi
regionali o statali" del bilancio regionale.
   3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.