Art. 11.
                           S a n z i o n i
 
   1.  Per le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
     a) da lire 100.000  a  lire  1.000.000  per  la  violazione  dei
divieti di cui all,articolo 3;
     b)  da  lire  10.000  a  lire  100.000  per  la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 4;
     c) da lire  50.000  a  lire  500.000  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 5;
     d)   da   lire  200.000  a  lire  2.000.000  per  le  violazioni
all'articolo 5 relative alle seguenti specie,  che  sono  considerate
particolarmente protette:
     Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
     Granchio di fiume (Potamon edule = P. fluviatile)
     Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata)
     Tritone punteggiato (Triturus vulgaris)
     Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)
     Rospo smeraldino (Bufo viridis)
     Pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus)
     Tartaruga marina comune (Caretta caretta)
     Tartaruga franca (Chelonia mydas)
     Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea)
     Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata)
     Testuggine d'acqua (Emys orbicularis)
     Tarantolino (Phyllodactylus europaeus)
     Lucertola ocellata (Lacerta lepida)
     Colubro bilineato (Elaphe scalaris)
     Colubro lacertino (Malpolon monspessulanus)
     Testuggine greca (Testudo graeca)
     Testuggine comune (Testudo hermanni)
     e)  da  lire  100.000  a  lire 1.000.000 per la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7;
     f) da lire 10.000 a lire  100.000  per  ogni  esemplare  per  la
violazione degli obblighi di cui all'articolo 8;
     g)  da  lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per le violazioni delle
lettere  a),  c),  e)  e  f)  del  comma  5  dell'articolo  9,  oltre
all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
     h)  da lire 50.000 a lire 500.000 per le altre violazioni di cui
al comma 5 dell'articolo 9.
   2.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative  pecuniarie  sono  introitati  dalle  Province  e sono
destinati al finanziamento delle attivita'  previste  dalla  presente
legge.