Art. 11. S a n z i o n i 1. Per le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione dei divieti di cui all,articolo 3; b) da lire 10.000 a lire 100.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4; c) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5; d) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per le violazioni all'articolo 5 relative alle seguenti specie, che sono considerate particolarmente protette: Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) Granchio di fiume (Potamon edule = P. fluviatile) Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) Tritone punteggiato (Triturus vulgaris) Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) Rospo smeraldino (Bufo viridis) Pelodite punteggiato (Pelodytes punctatus) Tartaruga marina comune (Caretta caretta) Tartaruga franca (Chelonia mydas) Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea) Tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata) Testuggine d'acqua (Emys orbicularis) Tarantolino (Phyllodactylus europaeus) Lucertola ocellata (Lacerta lepida) Colubro bilineato (Elaphe scalaris) Colubro lacertino (Malpolon monspessulanus) Testuggine greca (Testudo graeca) Testuggine comune (Testudo hermanni) e) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7; f) da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni esemplare per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 8; g) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per le violazioni delle lettere a), c), e) e f) del comma 5 dell'articolo 9, oltre all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi; h) da lire 50.000 a lire 500.000 per le altre violazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9. 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province e sono destinati al finanziamento delle attivita' previste dalla presente legge.