Art. 3.
                    Protezione della Formica rufa
 
   1.    E'    vietato    danneggiare,   disperdere   o   distruggere
intenzionalmente  nidi  di  formiche  del  gruppo  Formica   rufa   o
asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.
   2.  E'  altresi'  vietato  detenere e commerciare nidi di suddette
formiche.
   3. Al Corpo Forestale dello Stato e' data facolta' di  autorizzare
la cessione di nidi per attuare programmi di lotta biologica.