Art. 3. Protezione della Formica rufa 1. E' vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti. 2. E' altresi' vietato detenere e commerciare nidi di suddette formiche. 3. Al Corpo Forestale dello Stato e' data facolta' di autorizzare la cessione di nidi per attuare programmi di lotta biologica.