Art. 4.
                     Protezione delle chiocciole
 
   1.  Le  chiocciole (lumache con guscio con particolare riferimento
agli elicidi di interesse alimentare appartenenti alle  specie  Helix
pomatia,  Helix  aspersa) che vengono raccolte in natura si presumono
destinate all'uso e consumo diretto e ne  sono  pertanto  vietate  la
vendita e l'acquisto.
   2.   E'  consentito  il  commercio  esclusivamente  di  chiocciole
provenienti da allevamenti;  in  questo  caso  i  prodotti  messi  in
commercio   devono   essere  accompagnati  da  idonea  certificazione
rilasciata  dal  produttore  dalla  quale  risulti  la  quantita'   e
l'allevamento di provenienza.