Art. 4. Protezione delle chiocciole 1. Le chiocciole (lumache con guscio con particolare riferimento agli elicidi di interesse alimentare appartenenti alle specie Helix pomatia, Helix aspersa) che vengono raccolte in natura si presumono destinate all'uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita e l'acquisto. 2. E' consentito il commercio esclusivamente di chiocciole provenienti da allevamenti; in questo caso i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantita' e l'allevamento di provenienza.