Art. 8. Detenzione di animali vivi o di esemplari morti 1. Chiunque tenga in cattivita' animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e' tenuto a darne notizia alla Provincia competente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale, con lettera raccomandata, specificando la specie e il numero di individui detenuti nonche', quando nota, la provenienza. 2. I possessori sono altresi' tenuti a segnalare entro trenta giorni alla Provincia eventuali variazioni intervenute successivamente (fughe accidentali, decessi, nascite), ovvero le nuove acquisizioni effettuate comunque al di fuori del territorio regionale. 3. I possessori di animali morti sono tenuti a fornire l'elenco dettagliato alla Provincia con lettera raccomandata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Restano applicabili le norme contenute nella legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7. 4. E' data facolta' alle Province, qualora lo ritengano opportuno per motivi igienico-sanitari, di incolumita' pubblica o di tutela della specie, di intervenire per provvedere ad una adeguata sistemazione degli animali detenuti, sentita la Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13. 5. Le Province inoltre hanno funzione di raccolta e di divulgazione dei dati sugli animali detenuti in cattivita' e sulle collezioni di esemplari conservati, anche ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7.