Art. 8.
           Detenzione di animali vivi o di esemplari morti
 
   1. Chiunque tenga in  cattivita'  animali  appartenenti  a  specie
tutelate ai sensi della presente legge e' tenuto a darne notizia alla
Provincia  competente  entro novanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge sul Bollettino ufficiale,  con  lettera  raccomandata,
specificando  la  specie  e  il numero di individui detenuti nonche',
quando nota, la provenienza.
   2. I possessori sono altresi'  tenuti  a  segnalare  entro  trenta
giorni    alla    Provincia    eventuali    variazioni    intervenute
successivamente (fughe  accidentali,  decessi,  nascite),  ovvero  le
nuove  acquisizioni  effettuate  comunque  al di fuori del territorio
regionale.
   3. I possessori di animali morti sono tenuti  a  fornire  l'elenco
dettagliato  alla  Provincia  con  lettera raccomandata entro novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della   presente   legge.   Restano
applicabili le norme contenute nella legge regionale 25 gennaio 1984,
n. 7.
   4.  E' data facolta' alle Province, qualora lo ritengano opportuno
per motivi igienico-sanitari, di incolumita'  pubblica  o  di  tutela
della   specie,   di  intervenire  per  provvedere  ad  una  adeguata
sistemazione degli animali detenuti, sentita la  Commissione  tecnico
scientifica regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 13.
   5.   Le   Province   inoltre  hanno  funzione  di  raccolta  e  di
divulgazione dei dati sugli animali detenuti in  cattivita'  e  sulle
collezioni  di  esemplari conservati, anche ad integrazione di quanto
previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7.