Art. 2.
                            Atti di spesa
 
   1. Il quarto comma dell'art. 87 della legge  regionale  30  aprile
1980, n. 25, e' sostituito dal seguente:
   "Gli  impegni  riferiti a spese tassativamente regolate da leggi e
regolamenti, da contratti, convenzioni, disposizioni  dello  Stato  e
della  comunita' economica europea o da atti in precedenza deliberati
dal  consiglio  o  dalla   giunta   regionale   che   consentono   la
determinazione   dell'esatto  ammontare  delle  somme  da  impegnare,
nonche' quelli riferiti a spese fisse, sono assunti con  decreto  del
dirigente del servizio competente.
   2.  Il  terzo  comma  dell'art. 90 della legge regionale 30 aprile
1980, n. 25, e' sostituito dal seguente:
   "Le spese tassativamente  regolate  da  leggi  e  regolamenti,  da
contratti,  convenzioni,  disposizioni  dello Stato e della comunita'
economica europea o da atti in precedenza deliberati dal consiglio  o
dalla   giunta  regionale  tali  da  rendere  determinabile  l'esatto
ammontare  della  somma  da  liquidare  o  che  contengono  esplicita
autorizzazione,  nonche'  tutte  le  spese  fisse  sono liquidate con
decreto del dirigente del servizio competente".