Art. 2. Atti di spesa 1. Il quarto comma dell'art. 87 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e' sostituito dal seguente: "Gli impegni riferiti a spese tassativamente regolate da leggi e regolamenti, da contratti, convenzioni, disposizioni dello Stato e della comunita' economica europea o da atti in precedenza deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale che consentono la determinazione dell'esatto ammontare delle somme da impegnare, nonche' quelli riferiti a spese fisse, sono assunti con decreto del dirigente del servizio competente. 2. Il terzo comma dell'art. 90 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e' sostituito dal seguente: "Le spese tassativamente regolate da leggi e regolamenti, da contratti, convenzioni, disposizioni dello Stato e della comunita' economica europea o da atti in precedenza deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale tali da rendere determinabile l'esatto ammontare della somma da liquidare o che contengono esplicita autorizzazione, nonche' tutte le spese fisse sono liquidate con decreto del dirigente del servizio competente".