Art. 3.
                          V i g i l a n z a
 
   1. Nell'esercizio delle competenze ad essi conferite a norma della
presente legge i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della
giunta  regionale  e  alle  direttive  del   componente   di   giunta
competente.
   2.  Entro il mese di dicembre di ogni anno i dirigenti dei servizi
trasmettono al componente della giunta regionale competente il  piano
di  lavoro  per  l'anno  successivo  ed  una  relazione sui risultati
conseguiti, con riferimento agli indirizzi generali e alle  direttive
di cui al comma 1.
   3.  Nell'esercizio  delle medesime competenze i dirigenti adottano
gli atti nei termini stabiliti a norma del comma 1 dell'art. 19 della
legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 e li comunicano  immediatamente
al   presidente   della  giunta  regionale;  i  dirigenti  comunicano
settimanalmente l'elenco descrittivo degli atti a tutti i  componenti
della giunta regionale.
   4. Scaduti inutilmente i termini predetti senza che ne sia data la
prevista  comunicazione,  il  presidente  della giunta regionale puo'
adottare in via sostitutiva l'atto o gli atti non posti in essere dal
dirigente.
   5. ln caso d'inosservanza degli indirizzi e delle direttive di cui
al comma 1, o d'inerzia del dirigente nell'esercizio delle competenze
ad esso spettanti, il presidente della giunta regionale  promuove  la
revoca  anticipata  dell'incarico  ai sensi dell'art. 17 della citata
legge regionale  n.  30/1990,  fermo  restando  l'accertamento  delle
responsabilita' dirigenziali altrimenti previste.
   6.  La  giunta  regionale  puo',  in ogni tempo, per gravi ragioni
d'interesse pubblico, annullare gli atti illegittimi dei dirigenti.