Art. 3. V i g i l a n z a 1. Nell'esercizio delle competenze ad essi conferite a norma della presente legge i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale e alle direttive del componente di giunta competente. 2. Entro il mese di dicembre di ogni anno i dirigenti dei servizi trasmettono al componente della giunta regionale competente il piano di lavoro per l'anno successivo ed una relazione sui risultati conseguiti, con riferimento agli indirizzi generali e alle direttive di cui al comma 1. 3. Nell'esercizio delle medesime competenze i dirigenti adottano gli atti nei termini stabiliti a norma del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 e li comunicano immediatamente al presidente della giunta regionale; i dirigenti comunicano settimanalmente l'elenco descrittivo degli atti a tutti i componenti della giunta regionale. 4. Scaduti inutilmente i termini predetti senza che ne sia data la prevista comunicazione, il presidente della giunta regionale puo' adottare in via sostitutiva l'atto o gli atti non posti in essere dal dirigente. 5. ln caso d'inosservanza degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 1, o d'inerzia del dirigente nell'esercizio delle competenze ad esso spettanti, il presidente della giunta regionale promuove la revoca anticipata dell'incarico ai sensi dell'art. 17 della citata legge regionale n. 30/1990, fermo restando l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali altrimenti previste. 6. La giunta regionale puo', in ogni tempo, per gravi ragioni d'interesse pubblico, annullare gli atti illegittimi dei dirigenti.