Art. 2.
                         I n t e r v e n t i
 
   1. I contributi  sono  concessi  alle  societa'  sportive  e  alle
associazioni  operanti  nelle  varie attivita' riconosciute dal CONI,
che promuovono la partecipazione di  persone  disabili  alla  pratica
sportiva, esclusivamente per le seguenti finalita':
     a)   spese   di   trasporto   degli   atleti   disabili  per  la
partecipazione alle attivita' sportive;
     b) spese inerenti le manifestazioni  sportive  aperte  anche  ai
disabili;
     c)  spese per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti
disabili;
     d)  spese  per  interventi  per  corsi  specifici  a  favore  di
istruttori di atleti disabili.
   2.  Sono ammessi ai contributi di cui al comma 1 anche le societa'
e associazioni composte prevalentemente di disabili che partecipano o
programmano attivita' e iniziative sportive riconosciute dal CONI.
   3. Sono esclusi dai contributi interventi  realizzati  nell'ambito
di programmi di medicina riabilitativa.