Art. 2. I n t e r v e n t i 1. I contributi sono concessi alle societa' sportive e alle associazioni operanti nelle varie attivita' riconosciute dal CONI, che promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva, esclusivamente per le seguenti finalita': a) spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attivita' sportive; b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili; c) spese per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti disabili; d) spese per interventi per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili. 2. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 1 anche le societa' e associazioni composte prevalentemente di disabili che partecipano o programmano attivita' e iniziative sportive riconosciute dal CONI. 3. Sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.