Art. 5. Interventi di adeguamenti 1. Ai comuni singoli o associati sono concessi contributi pluriennali nelle spese necessarie per l'adeguamento delle strutture sportive alla necessita' della pratica sportiva da parte dei disabili, nella misura e per la durata stabilita dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli impianti sportivi per la cui realizzazione sono richiesti i contributi regionali, devono essere adeguati alle finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 1 della presente legge. 3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere concesse, tramite i comuni, anche per l'adeguamento di strutture sportive private, purche' gestite da societa' affiliate alla competente federazione del CONI, e con attivita' finalizzata esclusivamente per gli atleti disabili. 4. Gli interventi di adeguamento delle strutture sportive private sono realizzati, anche in deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle prescrizioni tecniche fissate con D.M. 14 giugno 1989, n. 236. 5. Le provvidenze di cui al comma 3 si cumulano con quelle derivanti dal riparto del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n 13.