Art. 5.
                      Interventi di adeguamenti
 
   1.  Ai  comuni  singoli  o  associati  sono  concessi   contributi
pluriennali  nelle spese necessarie per l'adeguamento delle strutture
sportive  alla  necessita'  della  pratica  sportiva  da  parte   dei
disabili,  nella  misura  e  per  la  durata  stabilita  dalla  legge
regionale 31  maggio  1980,  n.  46  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   2. Gli impianti sportivi per la cui realizzazione sono richiesti i
contributi  regionali, devono essere adeguati alle finalita' indicate
nel comma 1 dell'art. 1 della presente legge.
   3. Le provvidenze di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
concesse,  tramite  i  comuni,  anche  per l'adeguamento di strutture
sportive  private,  purche'  gestite  da  societa'   affiliate   alla
competente   federazione   del  CONI,  e  con  attivita'  finalizzata
esclusivamente per gli atleti disabili.
   4. Gli interventi di adeguamento delle strutture sportive  private
sono  realizzati,  anche  in deroga alle prescrizioni dei regolamenti
edilizi comunali, tenuto conto delle  prescrizioni  tecniche  fissate
con D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
   5.  Le  provvidenze  di  cui  al  comma  3  si cumulano con quelle
derivanti dal riparto del fondo  speciale  per  l'eliminazione  e  il
superamento  delle barriere architettoniche negli edifici privati, di
cui alla legge 9 gennaio 1989, n 13.