Art. 7.
                     Concessione dei contributi
 
   1.  La  giunta  regionale,  sentita  la   commissione   consiliare
permanente  competente,  delibera  entro il 31 maggio di ogni anno la
concessione dei  finanziamenti  tenendo  conto  dell'ammontare  delle
spese riconosciute ammissibili e delle disponibilita' di bilancio.
   2.   Qualora   lo   stanziamento  sopra  indicato  non  risultasse
interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati,  la  giunta
regionale  potra' disporre la riapertura dei termini per la richiesta
dei finanziamenti.
   3. La mancata corrispondenza delle opere a quelle risultanti nella
documentazione acquisita  nella  domanda  comporta  la  revoca  della
concessione   del   finanziamento   e   il  recupero  del  contributo
eventualmente erogato.