Art. 7. Concessione dei contributi 1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, delibera entro il 31 maggio di ogni anno la concessione dei finanziamenti tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili e delle disponibilita' di bilancio. 2. Qualora lo stanziamento sopra indicato non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, la giunta regionale potra' disporre la riapertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti. 3. La mancata corrispondenza delle opere a quelle risultanti nella documentazione acquisita nella domanda comporta la revoca della concessione del finanziamento e il recupero del contributo eventualmente erogato.