Art. 2. C o n f i n i 1. I confini del Parco naturale di Stupinigi, incidente sui Comuni di Candiolo, Nichelino e Orbassano, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10000, facente parte integrante della presente legge. 2. L'area individuata a tratteggio nella planimetria allegata e' classificata "zona di salvaguardia" a diretta gestione dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro: sull'area medesima si applicano le vigenti norme di tutela ambientale con particolare riferimento alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, ed agli strumenti di pianificazione territoriale previsti all'articolo 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431. 3. L'area individuata con la lettera A nella planimetria allegata alla presente legge e' fin d'ora destinata ad ospitare strutture sanitarie e di ricerca ed attrezzature per l'utilizzazione delle strutture medesime e per la fruizione del Parco. 4. Con la redazione del Piano di area di cui al successivo art. 9 possono essere individuate aree interne al Parco con differenti classificazioni cosi' come stabilite all'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 5. I confini del Parco naturale sono opportunamente segnalati in modo visibile lungo il perimetro dell'area e sui punti di accesso. 6. La segnaletica perimetrale deve essere mantenuta, a cura dell'Ente di gestione del Parco, in buono stato di conservazione e di visibilita'.