Art. 2.
                            C o n f i n i
 
   1. I confini del Parco naturale di Stupinigi, incidente sui Comuni
di  Candiolo,  Nichelino  e Orbassano, sono individuati nell'allegata
planimetria in scala 1:10000, facente parte integrante della presente
legge.
   2. L'area individuata a tratteggio nella planimetria  allegata  e'
classificata  "zona  di  salvaguardia" a diretta gestione dell'Ordine
dei S.S. Maurizio e  Lazzaro:  sull'area  medesima  si  applicano  le
vigenti  norme  di tutela ambientale con particolare riferimento alle
leggi 1› giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939,  n.  1497,  ed  agli
strumenti di pianificazione territoriale previsti all'articolo 1- bis
della legge 8 agosto 1985, n. 431.
   3.  L'area individuata con la lettera A nella planimetria allegata
alla presente legge e' fin  d'ora  destinata  ad  ospitare  strutture
sanitarie  e  di  ricerca  ed  attrezzature per l'utilizzazione delle
strutture medesime e per la fruizione del Parco.
   4. Con la redazione del Piano di area di cui al successivo art.  9
possono  essere  individuate  aree  interne  al  Parco con differenti
classificazioni cosi' come stabilite all'art. 5 della legge regionale
22 marzo 1990, n. 12.
   5. I confini del Parco naturale sono opportunamente  segnalati  in
modo visibile lungo il perimetro dell'area e sui punti di accesso.
   6.  La  segnaletica  perimetrale  deve  essere  mantenuta,  a cura
dell'Ente di gestione del Parco, in buono stato di conservazione e di
visibilita'.