Art. 3.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Nell'ambito  ed  a  completamento dei principi generali di cui
all'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12,  le  finalita'
dell'istituzione del Parco naturale di Stupinigi sono le seguenti:
     a)   tutelare   e   conservare   le   caratteristiche  naturali,
ambientali, paesaggistiche e storiche ed artistiche dei luoghi,  allo
scopo  di  riqualificare  e valorizzare l'unita' ambientale e storica
dell'area;
     b) valorizzare e qualificare le attivita' agricole  e  forestali
nel rispetto delle caratteristiche tradizionali del paesaggio rurale;
     c) organizzare il territorio, mantenendo le attivita' agricole e
promuovendo  le  relative  attivita'  produttive,  ai fini culturali,
scientifici, didattici e ricreativi anche  attraverso  l'eliminazione
del   traffico  veicolare  motorizzato  di  transito  e  la  concreta
attuazione di progetti di modificazione della viabilita'  riguardanti
il concentrico di Stupinigi in tal senso orientati;
     d)   tutelare  le  specie  vegetali  presenti  anche  attraverso
interventi tesi a garantire un equilibrato  rapporto  con  le  specie
animali.