Art. 3. F i n a l i t a' 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale di Stupinigi sono le seguenti: a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche ed artistiche dei luoghi, allo scopo di riqualificare e valorizzare l'unita' ambientale e storica dell'area; b) valorizzare e qualificare le attivita' agricole e forestali nel rispetto delle caratteristiche tradizionali del paesaggio rurale; c) organizzare il territorio, mantenendo le attivita' agricole e promuovendo le relative attivita' produttive, ai fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi anche attraverso l'eliminazione del traffico veicolare motorizzato di transito e la concreta attuazione di progetti di modificazione della viabilita' riguardanti il concentrico di Stupinigi in tal senso orientati; d) tutelare le specie vegetali presenti anche attraverso interventi tesi a garantire un equilibrato rapporto con le specie animali.