Art. 5.
                         Vincoli e permessi
 
   1. Sul territorio del Parco naturale di Stupinigi, fatta eccezione
per  la Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e
regionali in materia di tutela dell'ambiente,  della  flora  e  della
fauna,  nonche'  delle  leggi  sulla  caccia  e sulla pesca, e' fatto
divieto di:
     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
     b) esercitare l'attivita' venatoria;
     c) alterare e modificare le condizioni naturali  di  vita  degli
animali;
     d)  danneggiare  e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le normali operazioni  connesse  all'attivita'  agricola,
alla  selvicoltura  ed  alla manutenzione alle aree attrezzate per la
fruizione e della viabilita' interna;
     e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti  fatte  salve
le  iniziative  connesse  al conseguimento dei fini del Parco ed alla
eliminazione del  traffico  veicolare  motorizzato  di  transito  dal
contesto storico del Parco;
     f)   esercitare   attivita'  ricreative  e  sportive  con  mezzi
meccanici fuori strada e percorsi equestri  al  di  fuori  di  quelli
appositamente predisposti;
     g) effettuare, in assenza del Piano di area di cui al successivo
articolo  9  e  se  non  espressamente  previsti  dal Piano medesimo,
interventi di demolizione di edifici esistenti o  di  costruzione  di
nuovi  edifici  o  strutture, stabili o temporanee, con esclusione di
quanto previsto al successivo comma 2, e fatto salvo quanto  previsto
al successivo comma 5.
   2.  Le  attivita'  agricole  presenti  nel  Parco  possono  essere
esercitate nell'ambito della loro localizzazione alla data di entrata
in vigore della presente legge ed ampliarsi nelle aree non boscate: i
fabbricati  agricoli  esistenti   possono   essere   ampliati,   fino
all'approvazione  del  Piano  di  area,  nei  limiti  stabiliti dagli
strumenti urbanistici o attraverso strumenti urbanistici esecutivi in
deroga, adottati  dai  Comuni  in  variante  alle  norme  dei  propri
strumenti  urbanistici,  previa  autorizzazione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431. E' fatto salvo quanto  stabilito  dal  comma  6,
dell'articolo 4.
   3. Sono sempre consentiti gli interventi finalizzati a raggiungere
e  conservare  l'equilibrio  faunistico  ed ambientale previsti dalla
legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.
   4. L'uso del suolo e l'edificabilita'  consentiti  nel  territorio
del  Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e
sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di area di  cui
al successivo art. 9.
   5.  Sino  all'approvazione  del  Piano di cui al comma precedente,
entro i limiti  previsti  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti,  e'
consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai
fini di cui al precedente art. 3.
   6.  Le  norme  relative alla gestione del patrimonio boschivo sono
fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai  sensi
della  legge regionale 4 settembre 1979, n. 57: fino all'approvazione
del Piano di assestamento, i tagli boschivi  sono  regolati  in  base
alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima.
   7.  L'area  del  Parco  naturale  di Stupinigi e' soggetta a Piano
naturalistico a norma dell'art. 8 della legge regionale  4  settembre
1979, n. 57.