Art. 5. Vincoli e permessi 1. Sul territorio del Parco naturale di Stupinigi, fatta eccezione per la Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) esercitare l'attivita' venatoria; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attivita' agricola, alla selvicoltura ed alla manutenzione alle aree attrezzate per la fruizione e della viabilita' interna; e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti fatte salve le iniziative connesse al conseguimento dei fini del Parco ed alla eliminazione del traffico veicolare motorizzato di transito dal contesto storico del Parco; f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada e percorsi equestri al di fuori di quelli appositamente predisposti; g) effettuare, in assenza del Piano di area di cui al successivo articolo 9 e se non espressamente previsti dal Piano medesimo, interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, con esclusione di quanto previsto al successivo comma 2, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5. 2. Le attivita' agricole presenti nel Parco possono essere esercitate nell'ambito della loro localizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge ed ampliarsi nelle aree non boscate: i fabbricati agricoli esistenti possono essere ampliati, fino all'approvazione del Piano di area, nei limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici o attraverso strumenti urbanistici esecutivi in deroga, adottati dai Comuni in variante alle norme dei propri strumenti urbanistici, previa autorizzazione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431. E' fatto salvo quanto stabilito dal comma 6, dell'articolo 4. 3. Sono sempre consentiti gli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36. 4. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di area di cui al successivo art. 9. 5. Sino all'approvazione del Piano di cui al comma precedente, entro i limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, e' consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3. 6. Le norme relative alla gestione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57: fino all'approvazione del Piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima. 7. L'area del Parco naturale di Stupinigi e' soggetta a Piano naturalistico a norma dell'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.