Art. 9.
                            Piano di area
 
   1. La Giunta regionale predispone, di intesa con l'Ordine dei S.S.
Maurizio e Lazzaro, un Piano di area del Parco naturale,  costituente
a  tutti  gli  effetti  stralcio  del  Piano territoriale, formato ed
approvato secondo la procedura di cui ai commi successivi.
   2. La Giunta regionale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, predispone ed adotta il Piano di area  che  trasmette
ai  Comuni  interessati  ed alla Provincia di Torino, i quali debbono
provvedere alla sua pubblicizzazione mediante notizia sui  rispettivi
Albi pretori, e ne da' notizia sul Bollettino ufficiale della Regione
con  l'indicazione  della  sede in cui chiunque puo' prendere visione
degli elaborati.
   3. Entro novanta giorni i soggetti  di  cui  al  comma  precedente
fanno  pervenire le loro osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo
stesso termine gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni
economiche, culturali e sociali, le amministrazioni dello Stato e  le
aziende  a  partecipazione  pubblica  interessate nonche' chiunque lo
ritenga opportuno possono far pervenire le proprie osservazioni  alla
Giunta regionale.
   4.  La  Giunta  regionale,  entro  i  successivi  novanta  giorni,
esaminate le osservazioni di cui al comma precedente,  provvede  alla
predisposizione  degli  elaborati  definitivi  del  Piano  di area e,
sentito il Comitato urbanistico regionale e la Commissione  regionale
per  la  tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali,
sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
   5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative  norme
di  attuazione  sono  efficaci  e vincolanti dalla data di entrata in
vigore della deliberazione del Consiglio regionale che lo  approva  e
si  sostituiscono  ad  eventuali  previsioni difformi degli strumenti
urbanistici vigenti.
   6. Dalla data di adozione del Piano di area si applicano le misure
di salvaguardia previste per il Piano  territoriale  dalla  normativa
urbanistica vigente.
   7.   L'adeguamento   degli  strumenti  urbanistici  comunali  alle
previsioni del Piano di area avviene nei termini e nei modi  previsti
all'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni.