Art. 9. Piano di area 1. La Giunta regionale predispone, di intesa con l'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, un Piano di area del Parco naturale, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai commi successivi. 2. La Giunta regionale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il Piano di area che trasmette ai Comuni interessati ed alla Provincia di Torino, i quali debbono provvedere alla sua pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori, e ne da' notizia sul Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati. 3. Entro novanta giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le loro osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate nonche' chiunque lo ritenga opportuno possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. 4. La Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano di area e, sentito il Comitato urbanistico regionale e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione. 5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale che lo approva e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti. 6. Dalla data di adozione del Piano di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano territoriale dalla normativa urbanistica vigente. 7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del Piano di area avviene nei termini e nei modi previsti all'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.