Art. 3.
                            U r g e n z a
 
   1.  La  presente  legge  regionale e' dichiarata urgente, ai sensi
dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 28 gennaio 1992
 
                               BRIZIO