Art. 2. 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 35 del 1981 e' cosi sostituito: "1. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori, o a coloro che ne fanno legalmente le veci, degli alunni iscritti nelle scuole pubbliche, pareggiate o legalmente riconosciute. 2. L'elettorato attivo spetta unicamente ai genitori che risultano dichiarati eletti quali rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse, di circolo e di istituto. 3. L'elettorato attivo puo' essere esercitato una sola volta anche se si e' membri di piu' organi collegiali di una o piu' scuole.".