Art. 2.
 
   1. L'art. 5 del decreto del Presidente della giunta provinciale n.
35 del 1981 e' cosi sostituito:
   "1.  L'elettorato  passivo  per  l'elezione dei rappresentanti dei
genitori spetta, anche se i figli sono  maggiorenni,  ad  entrambi  i
genitori,  o  a  coloro che ne fanno legalmente le veci, degli alunni
iscritti   nelle   scuole   pubbliche,   pareggiate   o    legalmente
riconosciute.
   2. L'elettorato attivo spetta unicamente ai genitori che risultano
dichiarati  eletti  quali rappresentanti dei genitori nei consigli di
classe, di interclasse, di circolo e di istituto.
   3. L'elettorato attivo puo' essere esercitato una sola volta anche
se si e' membri di piu' organi collegiali di una o piu' scuole.".