Art. 3. 1. L'art. 17, comma 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 35 del 1981 e' cosi costituito: "Ciascuna lista deve essere presentata: a) da almeno cento elettori per la scuola in lingua tedesca e per quella in lingua italiana, e da almeno cinquanta elettori per la scuola delle localita' ladine nel caso in cui si tratta di liste rel- ative alla componente dei genitori. b) da almeno il cinque per cento degli elettori quando si tratta di liste delle componenti di cui ai punti da 10 a 16 della tabella riportata all'articolo 3".