Art. 3.
 
   1. L'art. 17, comma 1 del  decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale n. 35 del 1981 e' cosi costituito:
   "Ciascuna lista deve essere presentata:
     a)  da  almeno  cento elettori per la scuola in lingua tedesca e
per quella in lingua italiana, e da almeno cinquanta elettori per  la
scuola delle localita' ladine nel caso in cui si tratta di liste rel-
ative alla componente dei genitori.
     b) da almeno il cinque per cento degli elettori quando si tratta
di  liste  delle  componenti di cui ai punti da 10 a 16 della tabella
riportata all'articolo 3".