Art. 4. 1. L'art. 20, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 35 del 1981 sono cosi sostituiti: "1. Per lo svolgimento delle elezioni e' costituito un seggio elettorale per istituzione scolastica. E' data facolta' ai direttori e presidi di istituire ulteriori seggi elettorali ove l'opportunita' lo consigli. 2. Il personale in servizio presso le scuole materne ed i rappresentanti dei genitori dei bambini frequentanti le stesse votano presso la scuola elementare piu' vicina. A tale proposito la commissione elettorale istituita presso le singole direzioni di scuola materna e di cui al precedente art. 11 provvede a trasmettere alla commissione elettorale del circolo interessato i relativi elenchi degli elettori". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 11 ottobre 1991 DURNWALDER