Art. 4.
 
   1. L'art. 20, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della  giunta
provinciale  n.  35  del  1981  sono  cosi  sostituiti:  "1.  Per  lo
svolgimento delle elezioni e' costituito  un  seggio  elettorale  per
istituzione  scolastica.  E'  data facolta' ai direttori e presidi di
istituire ulteriori seggi elettorali ove l'opportunita' lo consigli.
   2. Il  personale  in  servizio  presso  le  scuole  materne  ed  i
rappresentanti dei genitori dei bambini frequentanti le stesse votano
presso  la  scuola  elementare  piu'  vicina.  A  tale  proposito  la
commissione elettorale  istituita  presso  le  singole  direzioni  di
scuola  materna e di cui al precedente art. 11 provvede a trasmettere
alla  commissione  elettorale  del  circolo  interessato  i  relativi
elenchi  degli  elettori".  Il  presente decreto sara' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 11 ottobre 1991
 
                             DURNWALDER