Art. 2. Con decorrenza 1 gennaio 1992 l'importo massimo della prestazione mensile per l'assistenza economica per la continuita' della vita familiare e della casa, a sensi dell'art. 10 comma 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2, e' fissato in lire 8.600 per ora lavorativa e in lire 857.000 come importo massimo per la prestazione mensile. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 13 novembre 1991 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1991 Registro n. 24, foglio n. 48