Art. 2.
 
   Con decorrenza 1› gennaio 1992 l'importo massimo della prestazione
mensile per l'assistenza economica  per  la  continuita'  della  vita
familiare  e della casa, a sensi dell'art. 10 comma 4 del decreto del
Presidente della giunta  provinciale  1›  febbraio  1991,  n.  2,  e'
fissato  in  lire  8.600  per  ora  lavorativa e in lire 857.000 come
importo massimo per la prestazione mensile.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 13 novembre 1991
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1991
Registro n. 24, foglio n. 48