Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12100 di data 23 novembre 1984; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9966 datata 7 novembre 1986; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1986 n. 11-35/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14047 datata 30 dicembre 1986; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1986 n. 16-40/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6047 del 25 giugno 1987; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 1' luglio 1987, n. 9-49/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14931 datata 23 dicembre 1987; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 24 dicembre 1987 n. 15-55/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10128 del 9 settembre 1988; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 14 settembre 1988 n. 8-63/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1988 n. 13-68/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9073 del 4 agosto 1989; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1989 n. 10-8/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6012 del 25 maggio 1990; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 30 maggio 1990 n. 12-25/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15756 di data 22 novembre 1991; Decreta: Sono approvate le modificazioni ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983 n. 46, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984 n. 18-13/Legisl. e successive modificazioni nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare. Trento, 5 dicembre 1991 MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1992 Registro n. 7, foglio n. 191 --------- Modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 Art. 1. 1. Il comma 4 dell'art. 60 del regolamento d'esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., come integrato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 31 dicembre 1986, n. 16-40/Legisl. e' sostituito dal seguente: "4. Per gli impianti diversi da quelli indicati dal comma 3, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, il rinnovo o la modifica delle stesse o il subingresso nella titolarita' dei predetti provvedimenti, sono subordinati esclusivamente all'acquisizione dei pareri da parte degli enti e degli uffici previsti dall'art. 53, terzo comma, della legge; con esclusione del parere di competenza del servizio antincendi della provincia, si prescinde dai pareri degli altri enti e degli uffici interpellati, qualora i pareri stessi non pervengano entro novanta giorni dalla relativa richiesta".