Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12100  di  data
23 novembre 1984;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  giunta  provinciale 13
dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9966  datata  7
novembre 1986;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  giunta  provinciale 11
novembre 1986 n. 11-35/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14047 datata 30
dicembre 1986;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  giunta  provinciale  31
dicembre 1986 n. 16-40/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 6047 del 25
giugno 1987;
   Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 1' luglio
1987, n. 9-49/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14931 datata 23
dicembre 1987;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  giunta  provinciale 24
dicembre 1987 n. 15-55/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  10128  del  9
settembre 1988;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  giunta  provinciale 14
settembre 1988 n. 8-63/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  16374  del  22
dicembre 1988;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  giunta  provinciale 29
dicembre 1988 n. 13-68/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  9073  del  4
agosto 1989;
   Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto
1989 n. 10-8/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 6012 del 25
maggio 1990;
   Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 30 maggio
1990 n. 12-25/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15756  di  data
22 novembre 1991;
 
                              Decreta:
 
   Sono approvate le modificazioni ed integrazioni del Regolamento di
esecuzione  della legge provinciale 22 dicembre 1983 n. 46, approvato
con decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre  1984
n.  18-13/Legisl.  e successive modificazioni nel testo che, allegato
al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della  Regione  Trentino-Alto  Adige.  E'  fatto  obbligo  a chiunque
spetti, di osservarlo e farlo osservare.
    Trento, 5 dicembre 1991
 
                              MALOSSINI
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1992
Registro n. 7, foglio n. 191
                              ---------
 
                Modifica al regolamento di esecuzione
           della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 4 dell'art.  60  del  regolamento  d'esecuzione  della
legge  provinciale  22  dicembre  1983, n. 46 emanato con decreto del
Presidente  della   Giunta   provinciale   13   dicembre   1984,   n.
18-13/Legisl., come integrato dall'art. 13 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale di Trento 31 dicembre 1986, n. 16-40/Legisl.
e' sostituito dal seguente:
   "4.  Per  gli  impianti diversi da quelli indicati dal comma 3, il
rilascio della concessione o dell'autorizzazione,  il  rinnovo  o  la
modifica delle stesse o il subingresso nella titolarita' dei predetti
provvedimenti,  sono  subordinati esclusivamente all'acquisizione dei
pareri da parte degli enti e  degli  uffici  previsti  dall'art.  53,
terzo comma, della legge; con esclusione del parere di competenza del
servizio  antincendi  della  provincia, si prescinde dai pareri degli
altri enti e degli uffici interpellati, qualora i pareri  stessi  non
pervengano entro novanta giorni dalla relativa richiesta".