Art. 6.
                       Autorizzazioni di spesa
 
   1.  Per  i  fini  di  cui  agli  articoli 1, comma 2 e 3, comma 1,
lettera a), e' autorizzata la spesa complessiva di L.  3.000.000.000,
da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in
misura  di  L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991
e,  per  la  rimanente  quota,  mediante  appositi  stanziamenti   da
determinarsi  annualmente  con  legge  di bilancio per ciascuno degli
esercizi finanziari 1992 e 1993.