Art. 6. Autorizzazioni di spesa 1. Per i fini di cui agli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa complessiva di L. 3.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.