Art. 2. Costituzione della Fondazione 1. Il presidente della Giunta regionale e' autorizzato, previa deliberazione della Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della regione dell'Umbria in qualita' di ente fondatore. 2. La Giunta regionale, accerta che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione siano conformi ai requisiti e alle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come ente stabile di produzione e distribuzione teatrale ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 marzo 1990, n. 14, e ai fini dell'inserimento nel relativo elenco. 3. La Giunta regionale in particolare prevede che: a) tra i soggetti fondatori, figurino oltre alla Regione, i comuni di Perugia, Gubbio, Narni e Spoleto in quanto sedi del Teatro Stabile e le province di Perugia e di Terni; b) il consiglio di amministrazione sia composto da persone esperte nel campo del teatro e dell'amministrazione; c) il presidente sia eletto dall'assemblea, tra i componenti del consiglio di amministrazione rappresentanti gli enti fondatori; d) uno dei membri del consiglio sia nominato su designazione della Regione; e) un membro effettivo ed uno supplente del collegio dei revisori dei conti siano nominati su designazione della Regione; f) sia assicurata nel consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione in qualita' di sostenitori. 4. La Giunta regionale verifica inoltre che la Fondazione succeda, per la quota attinente i propri compiti istituzionali, in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti all'atto della costituzione della Fondazione, con particolare riferimento al personale dipendente alla data del 30 ottobre 1991 di cui alla tabella allegata, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (AUDAC), di cui all'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, secondo un piano di liquidazione che operi il riparto per competenza tra la "Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria" e la "Fondazione Umbria Spettacolo", anche ai fini della determinazione del contributo regionale al ripiano delle eventuali risultanze passive. 5. Lo statuto della Fondazione e le eventuali modificazioni sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale e degli altri enti fondatori.