Art. 2.
                    Costituzione della Fondazione
 
   1. Il presidente della Giunta  regionale  e'  autorizzato,  previa
deliberazione  della  Giunta,  al compimento degli atti necessari per
concorrere alla costituzione della Fondazione  e  per  l'adesione  ad
essa della regione dell'Umbria in qualita' di ente fondatore.
   2.  La  Giunta  regionale,  accerta  che  l'atto  costitutivo e lo
Statuto  della  Fondazione  siano  conformi  ai  requisiti   e   alle
condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come ente stabile di
produzione  e  distribuzione  teatrale ad iniziativa pubblica, di cui
all'art.   7  della  circolare  del  Ministro  del  turismo  e  dello
spettacolo 31 marzo 1990, n.  14,  e  ai  fini  dell'inserimento  nel
relativo elenco.
   3. La Giunta regionale in particolare prevede che:
     a)  tra  i  soggetti  fondatori,  figurino oltre alla Regione, i
comuni di Perugia, Gubbio, Narni e Spoleto in quanto sedi del  Teatro
Stabile e le province di Perugia e di Terni;
     b)  il  consiglio  di  amministrazione  sia  composto da persone
esperte nel campo del teatro e dell'amministrazione;
     c) il presidente sia eletto dall'assemblea, tra i componenti del
consiglio di amministrazione rappresentanti gli enti fondatori;
     d) uno dei membri del consiglio  sia  nominato  su  designazione
della Regione;
     e)  un  membro  effettivo  ed  uno  supplente  del  collegio dei
revisori dei conti siano nominati su designazione della Regione;
     f) sia assicurata nel consiglio di amministrazione  la  presenza
dei  soggetti  pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione
in qualita' di sostenitori.
   4. La Giunta regionale verifica inoltre che la Fondazione succeda,
per la quota attinente i propri compiti  istituzionali,  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi esistenti all'atto della costituzione della
Fondazione,  con particolare riferimento al personale dipendente alla
data del 30 ottobre 1991 di cui alla tabella allegata,  nel  rispetto
delle  posizioni  giuridiche ed economiche acquisite all'Associazione
umbra per il decentramento artistico  e  culturale  (AUDAC),  di  cui
all'art.  9  della  legge  regionale  20  gennaio  1981,  n.  7, come
modificato dall'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985,  n.  26,
secondo  un piano di liquidazione che operi il riparto per competenza
tra la "Fondazione  Teatro  Stabile  dell'Umbria"  e  la  "Fondazione
Umbria Spettacolo", anche ai fini della determinazione del contributo
regionale al ripiano delle eventuali risultanze passive.
   5.  Lo  statuto della Fondazione e le eventuali modificazioni sono
sottoposti all'approvazione della Giunta regionale e degli altri enti
fondatori.