Art. 5.
                         Contributo annuale
 
   1.  La  Regione  concorre  alla  gestione  della Fondazione Teatro
Stabile dell'Umbria con un contributo annuale  ordinario  determinato
in  modo  che  sommato  a  quello degli altri enti fondatori, non sia
inferiore alla sovvenzione assegnata dallo Stato alla Fondazione  per
la stessa stagione teatrale.
   2.  Le  quote  annuali  spettanti  a  ciascun  ente fondatore sono
stabilite d'intesa tra gli stessi.
   3. L'erogazione del contributo di cui al primo comma e' deliberata
dalla Giunta  regionale,  previa  valutazione  della  congruita'  del
programma  annuale  d'attivita' della Fondazione alle finalita' della
presente legge, ed a seguito dell'approvazione da parte della  Giunta
regionale  del  bilancio  preventivo  della  fondazione  e  del conto
consuntivo dell'anno precedente.
   4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della  Fondazione
devono  essere  deliberati dall'assemblea della stessa entro due mesi
rispettivamente, dall'inizio e dalla fine della stagione teatrale.
   5. Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere  deliberato
in pareggio.
   6.  La  Fondazione non puo' assumere impegni di spesa eccedenti le
disponibilita'  finanziarie  accertate  in  sede   di   bilancio   di
previsione,  se non previso reperimento di ulteriori finanziamenti di
pari importo a copertura.
   7. Qualora nell'arco  di  un  biennio  la  Fondazione  del  Teatro
Stabile  dell'Umbria  non  raggiunga  il  pareggio  del bilancio, gli
organi sociali decadono e  vengono  surrogati  secondo  le  procedure
previste dalla normativa vigente.