Art. 6.
                     Norme finali e transitorie
 
   1.  L'art.  9  della  legge  regionale 20 gennaio 1981, n. 7, come
sostituito dall'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985,  n.  26,
e' abrogato.
   2. E' abrogata la legge regionale 9 marzo 1987, n. 15.
   3.   Fino  alla  costituzione  della  Fondazione  "Teatro  Stabile
dell'Umbria" l'AUDAC continua a  svolgere  le  funzioni  nel  settore
disciplinato dalla presente legge.