Art. 6. Norme finali e transitorie 1. L'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, e' abrogato. 2. E' abrogata la legge regionale 9 marzo 1987, n. 15. 3. Fino alla costituzione della Fondazione "Teatro Stabile dell'Umbria" l'AUDAC continua a svolgere le funzioni nel settore disciplinato dalla presente legge.