Art. 7. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui all'art. 4 della presente legge, e' autorizzata per l'anno 1992, la spesa di lire 50.000.000 da iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1013, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, denominato: "Concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria". 2. Per le finalita', altresi', di cui all'art. 5 della presente legge, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1992, la spesa di lire 700.000.000, da iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1014, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, denominato: "Contributo annuale ordinario della Regione alla Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria". 3. All'onere complessivo di lire 750.000.000 di cui ai precedenti commi si fa fronte, quanto a lire 70.000.000 con la disponibilita' del fondo globale del cap. 6120 del bilancio di previsione dell'esercizio 1991 che - a norma dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, viene iscritta nella competenza del bilancio 1992 e quanto a lire 680.000.000 con la disponibilita' che sara' appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa per il 1992. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23 - e' autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 19 febbraio 1992 GHIRELLI -------------------------------------------------------- TABELLA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 30 OTTOBRE 1991 PRESSO L'ASSOCIAZIONE UMBRA PER IL DECENTRAMENTO ARTISTICO E CULTURALE - A.U.D.A.C. (L.R. 15/87). Qualifica Livello Numero --- --- --- Direttore. . . . . . . . . . contratto privatistico 1 Dirigente. . . . . . . . . . X 1 Dirigente. . . . . . . . . . IX 1 Funzionario. . . . . . . . . VIII 4 Istruttore direttivo . . . . VII 4 Istruttore . . . . . . . . . VI 6 --- Totale. . . 17 N.B. - I livelli di riferimento sono assimilati a quelli previsti dalla normativa della Regione dell'Umbria per il proprio personale ad eccezione del direttore assunto con contratto privatistico.