Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 4 della presente legge, e'
autorizzata  per  l'anno  1992,  la  spesa  di  lire  50.000.000   da
iscrivere,  sia  in termini di competenza che di cassa, al cap. 1013,
di nuova istituzione  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio  1992,  denominato:  "Concorso  della  Regione  al  fondo di
dotazione iniziale della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria".
   2. Per le finalita', altresi', di cui all'art.  5  della  presente
legge,  e'  autorizzata, a decorrere dall'anno 1992, la spesa di lire
700.000.000, da iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa,
al cap. 1014, di nuova istituzione nello stato  di  previsione  della
spesa  del  bilancio  1992, denominato: "Contributo annuale ordinario
della Regione alla Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria".
   3.  All'onere complessivo di lire 750.000.000 di cui ai precedenti
commi si fa fronte, quanto a lire 70.000.000  con  la  disponibilita'
del   fondo   globale  del  cap.  6120  del  bilancio  di  previsione
dell'esercizio 1991 che - a norma dell'art. 26, commi 4  e  5,  della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, viene iscritta nella competenza
del  bilancio  1992 e quanto a lire 680.000.000 con la disponibilita'
che sara' appositamente prevista sul  fondo  globale  del  cap.  6120
dello stato di previsione della spesa per il 1992.
   La  Giunta  regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge
regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23 -  e'  autorizzata  ad
apportare  al  bilancio  medesimo  le  conseguenti  variazioni sia in
termini di competenza che di cassa.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 19 febbraio 1992
 
                              GHIRELLI
 
      --------------------------------------------------------
 
TABELLA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 30 OTTOBRE 1991
   PRESSO L'ASSOCIAZIONE  UMBRA  PER  IL  DECENTRAMENTO  ARTISTICO  E
   CULTURALE - A.U.D.A.C. (L.R. 15/87).
 
      Qualifica                     Livello               Numero
         ---                          ---                   ---
Direttore. . . . . . . . . . contratto privatistico          1
Dirigente. . . . . . . . . .           X                     1
Dirigente. . . . . . . . . .          IX                     1
Funzionario. . . . . . . . .          VIII                   4
Istruttore direttivo . . . .          VII                    4
Istruttore . . . . . . . . .          VI                     6
                                                            ---
                                           Totale. . .      17
   N.B.  - I livelli di riferimento sono assimilati a quelli previsti
dalla normativa della Regione dell'Umbria per il proprio personale ad
eccezione del direttore assunto con contratto privatistico.