Art. 2.
                     Modalita' degli interventi
 
   1.  La  realizzazione  delle  iniziative  di cui all'articolo 1 e'
effettuata, con la  collaborazione  degli  organismi  rappresentativi
degli  enti  locali della Regione utilizzando eventuali apporti anche
finanziari di  enti  locali,  di  ordini  professionali  e  di  altri
soggetti pubblici o privati.
   2.  Le  iniziative  di  cui  alla  presente legge sono aperte alla
partecipazione dei dirigenti  e  dei  funzionari  della  Regione  che
svolgano compiti particolarmente attinenti all'attuazione della legge
8 giugno 1990, n. 142.