Art. 2. Modalita' degli interventi 1. La realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e' effettuata, con la collaborazione degli organismi rappresentativi degli enti locali della Regione utilizzando eventuali apporti anche finanziari di enti locali, di ordini professionali e di altri soggetti pubblici o privati. 2. Le iniziative di cui alla presente legge sono aperte alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgano compiti particolarmente attinenti all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.