Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere di lire cinquecentomilioni, derivante dall'attuazione
della   presente  legge,  si  provvede,  per  l'anno  1991,  mediante
prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa,  dal  fondo
globale  per  le  spese  correnti, capitolo 80210, partita n. 3 dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per   l'esercizio
finanziario  1991  e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di
previsione della spesa, del capitolo 3470 denominato "Interventi  per
favorire   l'attuazione   della   legge   8   giugno  1990,  n.  142,
sull'ordinamento delle autonomie locali" con lo stanziamento di  lire
cinquecento milioni per competenza e per cassa.
   2.  Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3470
verra' determinato con la legge annuale di approvazione del  bilancio
ai  sensi  dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72, modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, 2 dicembre 1991
 
                              CREMONESE