Art. 3. Norma finanziaria 1. All'onere di lire cinquecentomilioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1991, mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese correnti, capitolo 80210, partita n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo 3470 denominato "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali" con lo stanziamento di lire cinquecento milioni per competenza e per cassa. 2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3470 verra' determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, 2 dicembre 1991 CREMONESE