Art. 2.
                        Contributi regionali
 
   1. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali  di
settore a favore dei Consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni
di  comuni,  alle  Comunita' montane e, compatibilmente con la natura
dell'attivita' svolta, ai Comuni e alle Province  che  stipulino  tra
loro  apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Le convenzioni indicano l'Ente incaricato di presentare
la domanda e di  provvedere  all'introito  dell'eventuale  contributo
regionale.
   2.  Scaduto  inutilmente  il  termine di cui all'art. 60, comma 1,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Consorzi  esistenti  cessano  di
essere destinatari dei benefici.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, 2 dicembre 1991
 
                              CREMONESE