Art. 2. Contributi regionali 1. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali di settore a favore dei Consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di comuni, alle Comunita' montane e, compatibilmente con la natura dell'attivita' svolta, ai Comuni e alle Province che stipulino tra loro apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le convenzioni indicano l'Ente incaricato di presentare la domanda e di provvedere all'introito dell'eventuale contributo regionale. 2. Scaduto inutilmente il termine di cui all'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Consorzi esistenti cessano di essere destinatari dei benefici. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, 2 dicembre 1991 CREMONESE